Procedura di segnalazione di illeciti Whistleblowing

Ai fini della corretta attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di quanto previsto nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, LA GRANDE STUFA S.P.A. si è dotata dal 2021 di strumenti di supporto alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite. In merito, si ricorda che il D.lgs. 24/2023 prevede che possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni in quanto costituenti violazioni di leggi nazionali ed europee nonché del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001.
La segnalazione, nello specifico, ha ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali ed europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, apprese nell’ambito del contesto lavorativo. Sono altresì oggetto di segnalazione anche:
 
•le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni;
•le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
•i fondati sospetti.
 
Pare opportuno ed utile specificare che, non rientrano nel novero delle informazioni segnalabili le notizie palesemente infondate, le informazioni già di dominio pubblico nonché le indiscrezioni (c.d. voci di corridoio). La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori o altri colleghi.
Possono segnalare:
 
•dipendenti, collaboratori e partner della Società con riferimento alla segnalazione di comportamenti, atti od omissioni summenzionati. Ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, devono intendersi ricompresi nel novero dei soggetti attivi i seguenti:
o
lavoratori subordinati (il cui lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015 o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali ex D.L. 50/2017), ex dipendenti;
o
lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività̀ à̀ lavorativa presso soggetti del settore privato;
o
liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività̀ à̀ presso soggetti del settore privato;
o
volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività̀ à̀ presso soggetti del settore privato;
o
azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
o
lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società
 
La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato da dalla Grande Stufa S.p.A. con l’ausilio dell’Organismo di Vigilanza in osservanza della disciplina legislativa vigente, assicurando altresì le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e può essere trasmessa collegandosi a questo link: https://sway.office.com/zlSgbRaRVbItAeBk?ref=Link o tramite il Seguente QR- Code:
 
 
La segnalazione potrà essere inviata anche nei seguenti modi:
 
1.tramite servizio postale; utilizzando tale modalità la segnalazione dovrà essere contenuta in doppia busta indirizzata al “Organismo di Vigilanza di La Grande Stufa S.p.A.”, Via Firenze 25 Villa Guardia (CO) e riportare la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
2.su richiesta del segnalante, incontri de visu;
 
In tutti i casi sopra esposti è necessaria l’indicazione dei seguenti elementi:
 
•le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della società (se diversa da Segnalazione anonima);
•autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni alla Società, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
•una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
•ogni altra informazione di supporto nel riscontro dei fatti segnalati.
 
Non saranno prese in considerazione segnalazioni effettuate fuori dai canali previsti.
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:
 
a)rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
b)mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
c)dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d)fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
 
Il segnalante può ricorrere anche al canale di segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica.
 
La segnalazione esterna è consentita purché sussistano i seguenti presupposti:
a)non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
b)il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c)il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d)la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne, consentite qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati, devono essere trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Si rinvia in merito al link da sito istituzionale ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
 
Misure di tutela
 
La Società garantisce la massima tutela e riservatezza:
 
a)dell’identità della persona segnalante;
b)della persona coinvolta;
c)della persona comunque menzionata;
d)del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 
La tutela è garantita anche quando
a)il rapporto giuridico non èè ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b)durante il periodo di prova;
c)successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
 
Sono altresì oggetto di tutela:
 
a)i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
b)le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c)i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d)gli enti di proprietà della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica nonché́ é́ enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
e)gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
f)gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
g)il segnalante anonimo se, successivamente, sia stato identificato ed abbia subito ritorsioni.
 
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Con riferimento al procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
La violazione dei doveri di riservatezza o l’applicazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante costituiscono presupposto di applicazione di sanzioni disciplinari.
È altresì assicurata protezione da segnalazioni diffamatorie o calunniose nei confronti del segnalato, effettuate con dolo o colpa grave.
 
Divieto misure ritorsive
 
È vietata espressamente ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
Per ritorsione deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione (o misure equivalenti), la retrocessione di grado o mancata promozione, note di merito negative o referenze negative, la mancata conversione o rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, ecc..
Per godere della protezione, il segnalante o denunciante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza di aver effettuato la segnalazione pur non essendo certi dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.
Le misure di protezione previste in caso di ritorsioni non trovano applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante viene applicata una sanzione disciplinare.